LA GARA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
LA GARA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
L’art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici – innovando rispetto alle previsioni del codice del 2006– ha generalizzato il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è, inoltre, obbligatoria per i servizi ad alta intensità di manodopera, servizi sociali e culturali, servizi di ingegneria ed architettura, per importi superiori a 40 mila euro.