23 marzo 2020
LineaPA ha deciso di istituire da oggi uno sportello informativo appalti a titolo gratuito. Potete mandare i Vostri quesiti brevi in materia di appalti a [email protected].
Vi risponderemo individualmente per mezzo dei nostri esperti, condividendo inoltre le risposte, in forma anonima, su questa pagina.
Le date che trovate nella pagina sottostante sono quelle in cui abbiamo pubblicato ciascun allegato, quesito o approfondimento.
Grazie a tutti Voi per l'attenzione e buon lavoro.
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Quesito n° 8 - 28 luglio 2020
Il nostro Ente per mezzo del RUP ha approvato una modifica ad un contratto di appalto, in periodo di efficacia, ai sensi dell’art.106 comma 2) del codice degli appalti (modifica al di sotto delle soglie di cui all’art. 35 e al di sotto del 10% (circa il 4,4%) del valore iniziale del contratto). Il comma 8) del medesimo articolo 106 dispone l’obbligo di comunicazione all’ANAC di tale modifica entro 30 giorni dalla sua approvazione, e qui sorge il mio dubbio/problema: come si deve fare la comunicazione? L’ANAC (sezione modulistica del sito ANAC) ha predisposto un fac-simile di modello per la comunicazione delle “Varianti in corso d’opera” ai sensi dell’art. 106 comma 14, ma riguarda le varianti in corso d’opera così come sono definite dall’art. 106 comma 1) lettera c) pinto 1) che non è la fattispecie in questione (art. 106 comma 2). Esiste un altro modulo? Basta inviare una PEC all’ANAC.
L’appalto in questione è stato aggiudicato nel 2011 per nove anni ed è in scadenza il 31/08/2020. Si trattava di un appalto di Servizi Sociali in parte escluso dall’applicazione del D.Lgs 163/2006 ai sensi dell’art. 20 (Allegato II B).
Capisco che la mia è una domanda prettamente “pratica” ma non riesco a trovare una risposta che mi chiarisca come deve essere effettuata questa comunicazione all’ANAC.
In questo momento regna una profonda confusione ed incertezza su quali varianti debbano essere comunicate direttamente ad ANAC, tanto che la stessa Autorità, con atto di segnalazione n. 4 del 13 febbraio 2019, ha chiesto al Governo di chiarire la questione.
Il Governo non è ancora intervenuto sul punto e, pertanto, nelle more di diverse comunicazioni, rimangono in vigore le disposizioni precedenti secondo cui:
a) devono essere comunicate ad ANAC solo le perizie suppletive e di variante inerenti lavori di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) tutte le altre varianti sono comunicate all'Osservatorio Regionale mediante le apposite schede ivi previste, tenuto tuttavia conto che, per gli appalti di servizi sociali, è prevista una comunicazione semplificata anche in Osservatorio.
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Quesito n° 7 - 15 luglio 2020
Buongiorno,
i quesiti che vi pongo sono:
- per l'affidamento dei lavori di pulizia sotto i 40000 euro posso effettuare
l'affidamento diretto alla ditta che lavora per noi?
- per affidamenti diretti sotto i 40000 euro è necessario la stipula di un
contratto registrato? Grazie
L'affidamento diretto - previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del codice dei contratti pubblici - deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione, richiamato dal comma 1 del medesimo articolo. Tale principio non consente l'invito alla procedura della ditta già affidataria di servizi o forniture nel medesimo settore merceologico. Dunque, per poter reinvitare il gestore uscente è necessaria una manifestazione di interesse con garanzia dell'invito a tutti i soggetti partecipanti.
Nel caso di affidamenti diretti l'art. 32, comma 14, del codice dei contratti prevede la possibilità di stipula del contratto mediante scambio di corrispondenze, secondo l'uso commerciale. Dunque la facoltà di stipula secondo le modalità appena indicate è subordinata a due condizioni: 1) che trattasi di ditta "commerciale" (con esclusione di contratti di lavori o di servizi di ingegneria od architettura) 2) che a tale facoltà non osti il Regolamento dei Contratti del proprio Ente (sino a quando non venga eventualmente modificato).
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Quesito n° 6 - 11 giugno 2020
Buongiorno, il quesito è il seguente: nell’ambito di un affidamento diretto ho chiesto a 5 ditte di presentare i loro preventivi. Hanno risposto tutti, ma di questi 3 sono corretti e 2 presentano errori. Posso procedere con i 3 preventivi corretti o devo applicare il soccorso istruttorio agli altri due.
Grazie
Nell'ambito della disciplina del soccorso istruttorio - di cui all'art. 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici - occorre distinguere le carenze e le irregolarità che attengono la documentazione amministrativa, propedeutica alla partecipazione alla gara, dai vizi propri dell'offerta economica.
Mentre nel primo caso il soccorso istruttorio è sempre ammesso (purché il requisito sostanziale richiesto preesista alla gara), nel secondo caso (formulazione dell'offerta) la possibilità del concorrente di modificare il contenuto della stessa è sottoposto a limiti più stringenti. In questo caso occorre, in particolare, che l'errore, oltre a risultare evidente, possa essere corretto con i soli dati già rappresentati nel contenuto dell'offerta medesima, essendo esclusa la possibilità di integrare la stessa con nuovi elementi non rappresentati alla Stazione Appaltante.
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Quesito n° 5 - 19 maggio 2020
Buon pomeriggio,
mi ricollego al corso in streaming che ha tenuto l'Avv. Giuseppe Michieletto il 30/04/2020 (h. 10:00-12:00).
Alla fine della sessione il docente ha fatto riferimento al MePA ed al fatto che esso non può considerarsi seduta pubblica a tutti gli effetti.
I miei superiori ritengono che tale piattaforma assolva ai principi di pubblicità, informazione, etc. come se si trattasse di una videoconferenza aperta agli OE ed al pubblico (noi utilizziamo l'Applicativo Maggioli per le procedure d'appalto, come in questo caso esisterebbe l'obbligo di apertura buste in seduta pubblica via streaming [ovviamente questo problema non si pone per le sedute riservate]). Tale convinzione, a loro dire, è confortata dal fatto che sulla piattaforma MePA vi è la possibilità di rendere pubblica la seduta cliccando su un apposito pulsante virtuale.
Il mio pensiero è che tale opzione apra alla possibilità di visualizzare la varie fasi della gara (sedute pubbliche) solo agli OP partecipanti e non a tutti gli interessati (magari anche altre Ditte o qualsivoglia persona).
Ho lavorato su MePA sin da quando forniva principalmente beni, poi la piattaforma si è evoluta ma non sono sicuro che possa definire anche una gara ad evidenza pubblica visto che possono essere informati e partecipi solo alcuni soggetti.
Altro argomento sul MePA: sono anche giunto alla conclusione che la già citata piattaforma non possa assolvere ai principi di una procedura di gara aperta poichè i partecipanti sono solo quelli iscritti (quindi NO Art. 60 del Codice), così come non vi sia la possibilità di fare "indagini di mercato" (sono solo previste procedure che portano ad individuare ed aggiudicare [anche se solo in fase provvisoria] ad un OE che svolga lavori, servizi o forniture).
Una mia collega, l'Architetto….., che ha partecipato anch'essa al Suo seminario, chiedeva se gli appalti "calore" (a servizio di scuole, sedi comunali, etc.), molto impegnativi per un Comune di circa 50.000 abitanti dal punti di vista finanziario (e quindi anche procedurale) potevano esser oggetto di una procedura semplificata anche in questa fase particolare (COVID-19). Gli atti tecnici non sono ancora pronti ne pertanto, un disciplinare di gara...ed il contatto già stato oggetto di proroga con rinegoziazione e scadenza nel prossimo periodo estivo (anche per il raffrescamento).
Il quesito posto è complesso ed affronta tematiche che, allo stato, non sono ancora state completamente risolte.
Relativamente alla questione della pubblicità delle sedute di gara sul Me.Pa. la piattaforma garantisce l'informazione ai soli partecipanti offerti e non offre una pubblicità ad ampio raggio.
In ordine alle procedure gestite integralmente con sistemi telematici il Consiglio di Stato (sentenza n. 5388/2017) si è orientato nel senso che la mancata pubblicità della seduta degrada ad irregolarità, con possibilità della stazione appaltante di dimostrare che la procedura stessa si è, comunque, correttamente svolta.
Ciò non significa, tuttavia, che la questione sia definita nella sua problematica e non possa sollevare future contestazioni.
In conclusione il Me.Pa è un sistema da utilizzare con prudenza e solo per forniture o servizi ricorrenti, di non particolare rilievo.
Il Me.Pa. non sostituisce la procedura aperta perché è costituito da un mercato comunque ristretto (dato dagli operatori iscritti). Tuttavia la più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 875/2020) ed anche la bozza del nuovo regolamento sono orientati nel senso che la RDO Aperta (ossia rivolta a tutti gli iscritti al bando apposito) non deve rispettare il principio di rotazione.
Sul quesito dell'Architetto (omissis) purtroppo dobbiamo constatare che l'emergenza COVID non ha determinato l'introduzione di procedure semplificate. Anzi - senza volerVi troppo spaventare - talvolta ha ulteriormente alimentato la litigiosità degli operatori concorrenti. Non rimane che restare sulle "corde" del codice dei contratti cercando di sfruttare al massimo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che garantisce meglio la ponderazione dell'operatore economico.
In attesa di elaborare e mettere a punto la nuova gara, potete certamente proseguire con una gestione temporanea ai patti in essere (fatte salve le modifiche per effetto dell'emergenza).
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Quesito n° 4 - 14 maggio 2020
Nel caso in cui si sia bandita una gara di appalto prima del lock down fissando i termini di scadenza nel primo periodo divenuto poi di sospensione e, solo a seguito dell'uscita della L.18/2020, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 103 si sia concessa un proroga dei termini per la presentazione delle offerte, come ci si deve comportare con le cauzioni provvisorie eventualmente già fatte emettere da ditte virtuose? Possiamo ritenere valida la cauzione anche se recante una data antecedente quella effettiva di ultima proroga applicando d'ufficio la clausola sospensiva di cui all'art. 103 della L. 18/2020 (anche perchè trattasi di cause di forza maggiore) o è comunque necessario che le ditte riemettano la cauzione con costi aggiuntivi a loro carico?
Immagino che il quesito si riferisca alla cauzione provvisoria.
La durata di questa in 180 gg. costituisce un periodo massimo, che di norma non si raggiunge nei procedimenti di gara.
Effettuerei un monitoraggio solo della cauzione del primo graduato, onde evitare che possa scadere alle soglie della stipula del contratto.
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30 aprile 2020, dalle 10,00 alle 12,00 - evento gratuito realizzato
Avv Giuseppe Michieletto - Sospensione, proroga e rinnovo dei contratti d'appalto a seguito dell'emergenza Coronavirus: Esperienze a confronto
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23 aprile 2020, dalle 10,00 alle 12,00 - evento gratuito realizzato
Avv Giuseppe Michieletto - LA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA A SEGUITO DELL’EMERGENZA “CORONAVIRUS”; IL PAGAMENTO AGLI ENTI GESTORI
- Materiali propedeutici
- Presentazione webinar 23 aprile 2020
- Link alla registrazione audio del webinar
- Link al video del webinar
- Quesiti risolti
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Quesito n° 3 - 20 aprile 2020
Buongiorno,
vorrei sottoporre alla vs. attenzione il seguente quesito (allego la pagina del disciplinare di gara, con le categorie delle lavorazioni e le relative possibilità di qualificazione).
Il dubbio ci è venuto sulla categoria non obbligatoria OS7 per la quale abbiamo indicato la possibilità di esecuzione in proprio senza qualificazione ma con aumento della classifica della categoria prevalente ma abbiamo richiesto, nel caso di subappalto facoltativo, il possesso della qualificazione. E' corretto il ragionamento?
Si tratta di un appalto complesso, costituito, ai fini della qualificazione, da categorie “superspecializzate”, categorie a “qualificazione obbligatoria” e categoria a “qualificazione non obbligatoria”.
Innanzitutto, è corretta l’indicazione, quale categoria prevalente, della categoria “superspecializzata” OS 18B (prevista dall’art. 2, comma 1, lett. m), del decreto 248/2016), in quanto categoria “di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara” (art. 3, comma 1, lett. oo-bis), del codice dei contratti).
È anche corretta l’indicazione del subappalto per tale categoria (OS18B) nel limite del 30%: l’art. 105, comma 5, del codice dei contratti prevede, infatti, che l’eventuale subappalto per le categorie superspecializzate non può superare l’ammontare del 30% dell’importo di tali opere.
Per tale categoria di opere non è ammesso l’avvalimento (art. 89, comma 11, del codice).
Si deve segnalare, tuttavia, che – nel caso di ricorso al subappalto nel limite individuato del 30% - la qualificazione SOA per la categoria OS18B è rideterminata nella classifica I.
Per quanto concerne le categorie scorporabili occorre svolgere le seguenti considerazioni.
1) Il subappalto per le categorie non “superspecializzate” è ammesso anche per l’intero importo della relativa categoria. Tuttavia, l’ammontare del subappalto (relativo a tutte le categorie scorporabili) non può superare il limite del 40 per cento dell’importo complessivo dell’appalto (euro 469.349,63);
2) Per le categorie a qualificazione obbligatoria OG1, OS 28, OS32, OS18A l’art. 12, comma 2, lett. b), della legge 80/2014 continua a prevedere, in capo all’affidatario, l’obbligo della corrispondente qualificazione (che non può essere “recuperata” con l’incremento della categoria prevalente). Pertanto, per dette categorie, ove non integralmente subappaltate, l’affidatario deve essere in possesso di attestazione SOA ovvero (se i lavori da assumere sono inferiori all’importo di 150 mila euro) della qualificazione ex art. 90 d.p.r. 207/2010;
3) La categoria OS 28 (a qualificazione obbligatoria) non supera l’ammontare di 150 mila euro. Pertanto, la corrispondente qualificazione si realizza ai sensi dell’art. 90 del d.p.r. 207/2010;
4) Anche la categoria OS18A (“superspecializzata”) non supera l’importo di euro 150 mila ed è, pertanto, soggetta al regime dell’art. 90 del d.p.r. 207/2010;
5) La categoria OS7 non è a qualificazione obbligatoria: pertanto il subappalto è ammesso in favore di soggetto in possesso della corrispondente qualificazione ai sensi dell’art. 90 del d.p.r. 207/2010. In difetto di subappalto la categoria è assorbita nella categoria prevalente con conseguente incremento della soglia di qualificazione;
6) Uguale ragionamento deve essere svolto per la categoria OS6 a qualificazione non obbligatoria, se supera il 10 per cento dell’ammontare dell’appalto ovvero l’importo di euro 150 mila;
7) È opportuno, infine, in via generale, che nel bando di gara siano evidenziate anche le categorie di importo inferiore ad euro 150 mila ovvero al dieci per cento dell’ammontare dell’appalto, in quanto rilevanti esclusivamente ai fini dell’esecuzione (e dell’ottenimento delle relative certificazioni).
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16 aprile 2020
E' disponibile da oggi un webinar, che verrà svolto in data 23 aprile 2020 a partire dalle ore 10,00 con l'avv Michieletto, sul tema La sospesione dei servizi educativi e di assistenza a seguito dell'emergenza sanitaria; il pagamento agli enti gestori
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10 aprile 2020
E' disponibile un commento a cura dell'avv Michieletto, sul tema: La proroga procedimenti di gara
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2 aprile 2020
Oggi condividiamo un commento a cura dell'avv Michieletto, sul tema: La proroga dei contratti in corso e gli affidamenti urgenti nell'Emergenza Covid-19
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Quesito n° 2 - 30 marzo 2020
Buongiorno,
approfitto della sua mail del 27/03/2020 per porre un quesito ai Vs relatori.
L'art. 40, comma 2, del Codice, parla di modalità di comunicazioni elettroniche con l'obbligo, quindi, già a partire dal 18 ottobre 2018 di utilizzare le piattaforme telematiche per tutte le procedure.
La Legge n. 55/2019 (c.d. "sblocca cantieri") ha introdotto, mediante la modifica dell'art.36, comma 2, lett, b) del Codice, una "nuova" forma di affidamento diretto per i lavori rientranti negli importi da € 40.000,00 a € 150.000,00 attraverso l'acquisizione di tre preventivi, atteso che l'intento del legislatore era quello di semplificare al massimo le procedure di affidamento per far ripartire il Paese.
Mi sono confrontato con alcuni responsabili di C.U.C. del Cuneese e alcuni mi dicono che l’acquisizione dei preventivi non deve assolutamente avvenire su una piattaforma elettronica, in quanto non devo predisporre una gara, trattandosi di affidamento diretto. Sostanzialmente mi dicono che devo poter valutare 3 preventivi (indipendentemente dal numero di inviti, devo avere almeno tre offerte valide) ma non devo mettere in piedi una procedura di gara. Di conseguenza dare una scadenza (giorno e ora) per far pervenire un preventivo (cartaceo) magari in busta chiusa sigillata.
Volevo conoscere il suo pensiero in merito.
Ringraziando della Vs disponibilità, colgo l’occasione per porgere distinti saluti, con la speranza di “rivederci” al più presto.
In merito al quesito rispondo come segue.
L'art. 36, comma 2, lett. b), del codice dei contratti pubblici - nel testo riformato dal decreto c.d. "sblocca cantieri" - costituisce uno strumento "a doppia faccia".
Infatti:
1) Da una parte merita approvazione l'opinione della Centrale di Committenza secondo cui il procedimento di acquisizione dei preventivi non deve avvenire mediante l'instaurazione di una procedura di gara formale a carattere negoziato.
In questo senso depone la lettera della norma che parla di "preventivi" - anziché di "offerte" - così rinviando a modalità, informali, di richiesta e di acquisizione di "prezzi" o di "ribassi" per l'effettuazione di un lavoro (E' escluso, quindi, il ricorso alla procedura in questione ove venga adottato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa).
2) Dall'altra parte la norma impone, comunque, l'acquisizione di tre preventivi e non solo la semplice richiesta degli stessi. Se i tre preventivi non arrivano occorre, pertanto, inviare la richiesta ad altri, sino al raggiungimento della soglia di tre.
Nella particolare situazione contingente di emergenza epidemiologica - in linea con i provvedimenti governativi che consentono gli spostamenti delle persone solo per necessità evidenti, non altrimenti superabili - la richiesta dei preventivi deve essere svolta esclusivamente mediante posta elettronica certificata, mediante distinti invii agli operatori economici, con invito a presentare con lo stesso mezzo il preventivo entro un termine perentorio.
La scelta degli operatori da invitare deve, infine, rispettare i principi contenuti nell'art. 36, comma 1, del codice dei contratti ed, in particolare, il principio di rotazione, attingendo ad elenchi predisposti dalla stazione appaltante ovvero all'esito di un'indagine di mercato.
In proposito, l'art. 9 della bozza di nuovo regolamento al codice dei contratti pubblici (ricognitiva di un orientamento consolidato) prevede espressamente che "La rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa avente la stessa prestazione principale rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi"
In conclusione, a parere dello scrivente:
a) la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del codice contratti è attivabile per tutti gli appalti di lavori di importo inferiore a 150 mila euro, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso;
b) la procedura in questione si svolge in modo informale, mediante richiesta di preventivi attraverso posta elettronica certificata;
c) è esclusa la pubblicità di sedute dedicate alla valutazione dei preventivi medesimi;
d) è necessario, comunque, acquisire tre preventivi da confrontare;
e) la scelta degli operatori da invitare non può cadere su soggetti che abbiano immediatamente svolto, nell'affidamento precedente, lavori riconducibili alla medesima categoria di opere (da intendersi con riferimento alla qualificazione SOA).
Arrivederci a presto.....ed in modalità telematica.
Buon Lavoro !
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27 marzo 2020
Art. 103 del d.l. n. 18/2020 - Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 marzo 2020 - Sospensione dei termini dei procedimenti gara
L'art. 103 del d.l. n. 18/2020 - già analizzato in precedenti articoli - prevede espressamente che "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati."
Con circolare del 23 marzo 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che la sospensione si applica a tutti i procedimenti di gara indetti dopo il 23 febbraio 2020 e sino al 15 aprile 2020.
Conseguentemente, tutti i bandi di gara, prevedenti originariamente una scadenza compresa fra il 23 febbraio 2020 ed 15 aprile 2020, devono aggiornati nella scadenza a data successiva
In conclusione:
1) Nel computo dei termini di gara non si può tener conto del periodo intercorrente fra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020;
2) Gli avvisi di manifestazione di interesse devono avere un termine, di norma, non inferiore a 15 giorni (salvo ragioni di urgenza);
3) Il termine minimo dei bandi di gara a procedura aperta- per appalti c.d. "sotto soglia" - è di 18 giorni.
Si allega la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
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26 marzo 2020
Sintesi del DL n°19 del 25 marzo 2020
Commento a proposito della stretta sui cantieri in via di allentamento in Piemonte dal 3 aprile 2020
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24 marzo 2020 - Sintesi novità rilevanti del decreto c.d. "Cura Italia"
A questo link potete scaricare l'allegato PDF a cura dell'avv G. Michieletto
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24 marzo 2020 - Emergenza Covid-19: la gestione degli appalti pubblici
La p.a. deve tener conto del fatto che la situazione emergenziale potrebbe incidere sulle tempistiche, sulla capacità degli OE di partecipare alla gara e sui tempi di verifica ed acquisizione dei certificati relativi al possesso dei requisiti.
Pertanto potrebbe essere necessario:
1) modificare il bando di gara, dandone pubblicità con idoneo avviso pubblico, prevedendo:
- Presentazione delle offerte mediante una piattaforma telematica ex artt. 40 e 52 D.Lgs. n. 50/2016;
- Eliminare l’obbligo di sopralluogo e sostituirlo con la sottoscrizione in forma digitale di moduli di “presa visione” di elaborati, documenti, fotografie;
- Differire il termine per la presentazione delle offerte.
2) Stante il divieto di assembramento, già introdotto con D.P.C.M. 8 marzo 2020, comunicare all’OE partecipante alla gara:
- Svolgimento delle sedute pubbliche di apertura delle buste mediante piattaforma telematica e garantendo la presenza degli OE per mezzo di un sistema di video-conferenza da remoto;
3) Differire i termini assegnati a seguito di soccorso istruttorio;
4) Prevedere la stipula dei contratti esclusivamente nella forma della scrittura privata sottoscritta digitalmente, in attesa di chiarimenti sulle modalità di stipula dell’atto in forma pubblica.
..... il testo continua a questo link.
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Comunicato Ance Piemonte e Valle D'Aosta 23 marzo 2020 - Sospensione Cantieri
CORONAVIRUS: VERSO LA CHIUSURA DELL’85% DEI CANTIERI
Ance Piemonte e Val D’Aosta “Siamo stati i primi a chiedere la sospensione delle attività perché non possiamo garantire le condizioni di sicurezza per i nostri lavoratori – dichiara Paola Malabaila, Presidente dell’Ance Piemonte e Valle d’Aosta. – Nel Decreto Cura Italia manca il riconoscimento della causa di forza maggiore che permetterebbe di sospendere i cantieri senza che le imprese sostengano ulteriori costi e agli appaltatori di essere indennizzati per questo periodo. Ci sono problemi di approvvigionamento e manca la proroga dei termini contrattuali. Secondo una nostra indagine, al momento, in Piemonte, il 70% dei cantieri è chiuso o è in via chiusura, il 15% è in forte difficoltà e non può chiudere e un altro 15% è attivo per lavori urgenti”
- Il decreto n. 34 del 21 marzo 2020 del Presidente della Regione Piemonte, al punto 20, ha previsto “il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione, e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza
- Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 – allegato 1 – ha escluso, invece, dalla sospensione tutte le attività con codice ATECO 42 “Costruzione di opere di pubblica utilità”.
- Riteniamo in proposito che, sul territorio regionale piemontese, viga il fermo del decreto regionale, sulla base di quanto previsto dagli articoli 2 e 3, comma 1, del D.L. n. 6/2020, i quali affidano ai Presidenti delle Regioni il potere di adottare misure più stringenti in relazione alle specifiche esigenze del territorio.
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Quesito n° 1 - 23 marzo 2020
Buongiorno. Il quesito che gentilmente vi sottopongo è il seguente:
Ho in corso una RdO sul Mepa per un appalto sotto i 40.000 euro dei servizi di pulizia dei locali comunali periodo 01/04/2020- 31/03/2022. Sono state invitate il 7 marzo 2020 n. 5 ditte. La scadenza per la presentazione delle offerte era il 22 marzo. Sono pervenute 4 offerte. Non sono ancora state aperte le buste. Vista la situazione emergenziale in atto non ci sono le condizioni per garantire l’aggiudicazione e soprattutto l’esecuzione del contratto per il primo aprile prossimo (Le ditte partecipanti inoltre sono tutte fuori regione). Posso comunicare che l’apertura delle buste è differita al 15 aprile p.v. e che l’inizio del contratto è differito al 1°giugno 2020? In questo caso si sposta anche automaticamente la fine del contratto al 31/05/2022?
Segnalo che il servizio di pulizia è di prima necessità e non si può interrompere per cui in questo caso di forza maggiore verrebbe prorogato il contratto in essere.
Ringrazio e attendo la vs. cortese risposta.
Risposta al quesito n° 1 a cura dell'avv G. Michieletto
Occorre premettere che l’art. 103 del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) ha espressamente previsto, in linea generale, la sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi, pendenti o avviati dopo il 23 febbraio 2020, sino al 15 aprile 2020.
A tale scopo, le Pubbliche Amministrazioni adottano le misure organizzative idonee.
Sulla base di queste premesse – tenuto conto che l’apertura della documentazione amministrativa, di quella eventualmente tecnica, nonché di quella economica presuppongono, in ogni caso, la convocazione di una seduta pubblica nelle forme della “video-conferenza”, con modalità tutte da organizzare – comunicherei agli operatori interessati il differimento della seduta pubblica a data successiva al 15 aprile 2020, fatte salve successive comunicazioni in relazione all’evolversi dei provvedimenti normativi adottati in ragione dell’emergenza sanitaria.
Nel frattempo chiederei alla ditta che attualmente gestisce il servizio di pulizia la disponibilità a proseguire l’attività sino al 31 maggio 2020.
Nelle more della conclusione della procedura di gara la proroga dell’appalto in essere è sempre consentita dall’art. 106, comma 11, del codice contratti pubblici. Cordialità.
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